I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 febbraio 1959 ed il concordato nazionale salariale 28 febbraio 1959, relativi alle aziende industriali che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e che effettuano lavorazioni del vetro temperato ed accoppiato e per i lavoratori da esse dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e del concordato anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio e a macchina e che effettuano lavorazioni del vetro temperato ed accoppiato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1