I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 ed il concordato nazionale salariale 28 luglio 1959, relativi alle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed ai lavoratori da esse dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e del concordato anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1