I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 giugno 1949, relativo agli operai addetti a laboratori o aziende argentiere sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, concernenti la classificazione degli operai e la regolamentazione dell'apprendistato, indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dai laboratori o dalle imprese argentiere.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1