I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, l'accordo - nazionale 8 febbraio 1952 per la rivalutazione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende di panificazione e gli accordi nazionali 16 marzo 1956 e 7 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennita' di contingenza ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1