Le opere, le predisposizioni ed ogni altra sistemazione necessarie per assicurare una completa funzionalita' dell'Infermeria della Marina militare in Napoli, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi ventiquattro dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.