DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1066/1972 - Modificazioni all'art. 1 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Modificazioni all'art. 1 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Numero 1066 Anno 1972 GU 16.03.1973 Codice 072U1066

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-06-23;1066

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Il secondo e il terzo comma dell'art. 1 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, sono sostituiti dai seguenti commi:
"Solo in via eccezionale, e quando fondati motivi giustificano il provvedimento, puo' essere consentita dalla autorita' comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, la macellazione per uso privato od a scopo industriale anche fuori del pubblico macello con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del presente regolamento.
Puo' essere altresi' consentito dall'autorita' comunale, previa approvazione del veterinario provinciale, che, nei comuni sprovvisti di pubblico macello, la macellazione si esegua in appositi locali riconosciuti idonei, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento richiamati nel comma precedente.
Per detti locali deve essere anche stabilita l'entita' delle macellazioni, in rapporto ai requisiti di funzionalita'".