DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 820/1959 - Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Numero 820 Anno 1959 GU 15.10.1959 Codice 059U0820

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-16;820

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e' demandata, per effetto dell'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati, 6 determinato per gli aiuti 1955, 1956 e 1957, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della legge stessa, nelle seguenti misure.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


Art. 2

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Comma 1

L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, e' posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni di cui all'art. 5, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 agosto 1955, n. 692, secondo il riparto che segue:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
A carico delle Gestioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle Imprese, Fondi, Casse, Gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonche' delle Gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente n. 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati e ai titolari di rendite, indicati all'art. 1, comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' stabilito:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.