Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sara' fatto fronte con le disponibilita' di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957 conformemente al n. 7 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.