DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 912/1957 - Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato d

Esecuzione del Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande d'indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato d

Numero 912 Anno 1957 GU 18.10.1957 Codice 057U0912

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;912

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa fra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, concluso a Roma il 29 marzo 1957, riguardante le domande di indennizzo di nazionali britannici in base all'art. 78 del Trattato di pace con l'Italia.


Art. 2

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Comma 1

A tutti gli oneri previsti dal Memorandum d'intesa indicato nell'articolo precedente sara' fatto fronte con le disponibilita' di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957 conformemente al n. 7 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.