DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 914/1957 - Esecuzione del Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dal

Esecuzione del Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, dal

Numero 914 Anno 1957 GU 18.10.1957 Codice 057U0914

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-08;914

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum d'intesa relativo ai beni tedeschi in Italia fra il Governo della Repubblica Italiana da un lato, ed i Governi della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America dall'altro, firmato in Roma il 29 marzo 1957.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro provvedera' a quanto occorre per il trasferimento allo Stato delle somme in danaro, in titoli o in valute che risultino attualmente disponibili e di quelle che si renderanno disponibili in seguito, sui conti speciali gia' intestati al Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia, sia per i proventi gia' riscossi per effetto di tale liquidazione che per quelli che verranno in seguito realizzati in dipendenza dell'art. 2 del suindicato Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957.


Art. 3

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Comma 1

Le funzioni gia' di competenza del Comitato internazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, trasferite a favore del Governo italiano, saranno esercitate dal Ministro per il tesoro, che avra' competenza a provvedere anche in ordine alle disposizioni di cui a tutti gli altri paragrafi del Memorandum stesso.


Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 29 marzo 1957, conformemente al n. 9 del Memorandum d'intesa di cui all'art. 1.