IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; - Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto il regio decreto 1 agosto 1904, n. 477, contenente, fra le altre, la dichiarazione di zona di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Caorle;
Vista la proposta avanzata dal Prefetto di Venezia, previo parere motivato del Consiglio provinciale di sanita', per la esclusione dalla dichiarazione predetta della parte di territorio - comprendente il centro abitato ed un tratto di spiaggia - racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia tra Porto Santa. Margherita e Porto Falconera; canale Micessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta; tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 1 agosto 1904, n. 477, per l'intero territorio del comune di Caorle e' rettificata in modo che rimanga esclusa dalla dichiarazione stessa la parte di territorio - comprendente il centro abitato e tratto della spiaggia - racchiusa nel seguente perimetro: spiaggia, tra Porto Santa Margherita e Porto Falconera; canale Nicessolo, dalla foce alla confluenza con il canale della Saetta; canale della Saetta, tratto compreso nelle confluenze con i canali Nicessolo e dell'Orologio; canale dell'Orologio, dalla confluenza con il canale della Saetta alla foce.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1