E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 4 dicembre 1956, con la quale la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, subentrando ad ogni effetto all'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni in Roma dal 1° novembre 1956, ha assunto tutti gli oneri relativi al mantenimento del posto di professore di ruolo di medicina del lavoro presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova, istituito con il regio decreto 6 novembre 1940, n. 1605, citato nelle premesse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A maggior chiarimento di quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 dell'annessa convenzione, viene stabilito che l'Universita' di Padova versera' annualmente allo Stato, non soltanto l'ammontare complessivo della spesa relativa al posto di professore di ruolo di medicina del lavoro, bensi' anche l'importo aggiuntivo del 20% della predetta spesa che la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo si e' impegnata a corrispondere, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Le somme di cui al precedente articolo dovranno affluire al cap. 120, art. 13, capo X, dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza per venti anni, come in essa previsto, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi stabiliti, il posto di cui al precedente art. 1 restera' senz'altro soppresso, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.