DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 852/1957 - Inclusione dell'abitato di Rocca Priora, in provincia di Roma, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente alla zona denominata Casaccia.

Inclusione dell'abitato di Rocca Priora, in provincia di Roma, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente alla zona denominata Casaccia.

Numero 852 Anno 1957 GU 26.09.1957 Codice 057U0852

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista, la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1095, emesso nell'adunanza del 15 giugno 1957;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rocca Priora, in provincia di Roma, limitatamente alla zona denominata Casaccia.