DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 826/1957 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 agosto 1950, n. 698, recante norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Numero 826 Anno 1957 GU 20.09.1957 Codice 057U0826

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-03;826

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Testo vigente

Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

L'Ente ha i seguenti compiti:
a) agevolare la prestazione dell'assistenza sanitaria per la cura e la prevenzione della sordita';
b) provvedere perche' l'educazione fisica dei sordomuti venga sviluppata quale necessario elemento integrativo degli esercizi diretti a conseguire una piu' vivace elasticita' muscolare, specialmente in rapporto agli atti della respirazione e fonazione;
c) agevolare l'istruzione post-scolastica dei sordomuti, al fine di elevarne il livello culturale, tecnico e professionale, istituendo scuole culturali, scuole-laboratorio professionali e corsi di riqualificazione per il piu' utile recupero dei minorati dell'udito e della favella ed il loro inserimento nella vita produttiva della Nazione;
d) promuovere le forme assistenziali e previdenziali relative alla necessita' dei privi dell'udito e della favella e favorire una adeguata assistenza sociale attraverso i propri uffici centrali e periferici;
e) agevolare l'avviamento al lavoro individuale e collettivo per i sordomuti,
f) agevolare le iniziative per la costruzione e lo acquisto di case di riposo e l'istituzione di patronati e circoli ricreativi per minorati dell'udito;
g) agevolare una adeguata assistenza e l'eventuale ricovero dei minori sordomuti, in attesa di assolvere all'obbligo scolastico, presso gli appositi istituti di istruzione;
h) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei sordomuti;
i) designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 2, comma quarto, della legge 21 agosto 1950, n. 698;
l) formulare ai competenti organi di vigilanza e di tutela proposte e pareri ai fini della difesa e tutela degli interessi morali ed economici dei minorati dello udito e della favella, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e di tutela nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per sordomuti, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e leggi successive. Detta attivita' e' esercitata dall'Ente anche nei riguardi di societa', comitati ed altre istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, integrata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
m) collaborare per il coordinamento e lo sviluppo delle attivita' a favore dei sordomuti svolte, nel campo della qualificazione, riqualificazione professionale e della applicazione al lavoro, da enti pubblici e privati, promuovendo, a tal fine, intese fra le istituzioni suddette e compiendo presso di esse ogni altro intervento ritenuto idoneo.


Comma 2

TITOLO II - PATRIMONIO E MEZZI DI ESERCIZIO

Art. 3

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Comma 1

Il patrimonio dell'Ente e' costituito:
1) dal complesso dei beni mobili ed immobili gia' posseduti, come da allegato;
2) dai lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore;
3) dai beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme o soppressioni di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
4) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.
Il patrimonio e' amministrato dal Consiglio di amministrazione.


Art. 4

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Comma 1

I mezzi di esercizio di cui l'Ente dispone per il proprio funzionamento sono:
1) la rendita delle attivita' patrimoniali;
2) le contribuzioni dei soci;
3) i contributi dello Stato e di altri enti;
4) il reddito delle scuole e dei laboratori professionali;
5) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.
((L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno)).


Comma 2

TITOLO III - Soci

Art. 5

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Comma 1

L'Ente comprende le seguenti categorie di soci:
a) soci effettivi;
b) soci aggregati;
c) soci sostenitori;
d) soci onorari.
Per la iscrizione in qualita' di socio nelle categorie a), b) e c), l'aspirante deve inoltrare domanda al Consiglio provinciale di cui all'art. 44, competente per territorio, il quale delibera in merito.
Sulla iscrizione dei soci nella categoria d) delibera il Consiglio di amministrazione previsto dall'art. 17.
Norme regolamentari interne, deliberate ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, determinano i requisiti necessari per l'ammissione e il mantenimento della qualita' di socio, la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, la misura, le modalita' e le scadenze di versamento dei contributi, la disciplina associativa e le relative sanzioni.
L'Ente esonera dal pagamento della quota annuale i sordomuti di ambo i sessi orfani di guerra e quelli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.
Perdono la qualita' di socio i dimissionari dal giorno dell'accettazione delle dimissioni, coloro che, avendone l'obbligo, non versano entro il prescritto termine il contributo e quelli che vengono radiati in base alle norme regolamentari di cui al quarto comma del presente articolo.
Sono soci effettivi i sordomuti d'ambo i sessi che hanno superato il 18° anno di eta' e che versano all'Ente l'annuo contributo.
Sono soci aggregati i sordomuti fino al 18° anno di eta' e che versano all'Ente l'annuo contributo.
Sono soci sostenitori coloro che si impegnano a versare un contributo e si distinguono in temporanei e vitalizi a seconda che il pagamento avvenga annualmente o una volta tanto.
Sono soci onorari coloro che hanno reso segnalati servizi all'Ente ed alla categoria dei sordomuti.


Art. 6

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Comma 1

Le cariche elettive dell'Ente, fatta eccezione soltanto per i collegi centrale e provinciali dei revisori, sono riservate ai soci effettivi sordomuti che abbiano raggiunto la maggiore eta'.
Non e' ammesso il cumulo delle cariche elettive in seno all'Ente.
Non sono eleggibili i soci effettivi che abbiano un rapporto di impiego con l'Ente e che si trovino in una delle cause di incapacita' di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
I membri del Consiglio d'amministrazione e dei Consigli provinciali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute negli incarichi del loro ufficio.


Art. 7

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Comma 1

I soci effettivi ed aggregati godono dei benefici della organizzazione dell'Ente secondo il presente regolamento e quelli particolari di assistenza.
A questi benefici possono essere ammessi dall'Ente i sordomuti non soci che si trovino in particolari necessita'. In materia deliberano, caso per caso, i Consigli provinciali competenti per territorio.


Comma 2

TITOLO IV - ORGANI DELL'ENTE

Art. 8

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Comma 1

Gli organi dell'Ente sono:
Organi centrali:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) il Collegio centrale dei revisori;
Organi periferici:
e) le assemblee provinciali;
f) i Consigli provinciali;
g) i Collegi provinciali dei revisori.


Comma 2

TITOLO V - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 9

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Comma 1

L'assemblea generale dei soci e' l'organo supremo dell'Ente ed e' costituita dai rappresentanti delle sezioni provinciali, eletti dalle assemblee provinciali previste dall'art. 36, fra i soci effettivi, in ragione di un rappresentante ogni quattrocento soci o frazione superiore a duecento.
Ogni sezione provinciale dovra' avere almeno un rappresentante, qualunque sia il numero dei soci.
Ciascun delegato all'assemblea generale dei soci ha diritto ad un solo voto.
I soci, a qualsiasi categoria appartengano possono assistere ai lavori dell'assemblea generale dei soci.


Art. 10

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Comma 1

((L'Assemblea generale dei soci e' convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni)).
La sede, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci vengono stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.
Su richiesta di almeno due terzi delle sezioni provinciali saranno aggiunti all'ordine del giorno speciali argomenti, purche' comunicati non meno di venti giorni prima che si riunisca l'assemblea generale dei soci.


Art. 11

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Comma 1

Le sedute dell'assemblea generale dei soci sono presiedute da un Collegio di presidenza composto: da un presidente, due vice presidenti, tre scrutatori, scelti dall'assemblea fra i sordomuti soci effettivi.


Art. 12

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Comma 1

La sede e la data dell'assemblea generale dei soci, unitamente all'ordine del giorno, sono comunicate con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, a tutte le sezioni provinciali.


Art. 13

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Comma 1

La votazione e' fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di indole personale.
A richiesta di almeno un terzo dei delegati presenti, la votazione puo' procedere per appello nominale.


Art. 14

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Comma 1

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.


Art. 15

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Comma 1

Le adunanze dell'assemblea generale dei soci sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipano la meta' piu' uno dei delegati complessivamente eletti; in seconda convocazione, con l'intervento di un numero di delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio d'amministrazione.


Art. 16

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Comma 1

L'assemblea generale dei soci:
a) determina l'indirizzo generale dell'Ente;
((b) approva la relazione morale e finanziaria del quadriennio));
c) elegge ogni quattro anni il presidente dell'Ente e gli altri
componenti il Consiglio d'amministrazione;
d) nomina i revisori dei conti di propria competenza;
e) approva le proposte di modifica al presente regolamento.


Comma 2

TITOLO VI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove membri compreso il presidente dell'Ente.
I componenti il Consiglio d'amministrazione partecipano all'assemblea generale dei soci con voto deliberativo, salvo che non si tratti di questioni ed argomenti inerenti alla loro gestione.


Art. 18

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; in via straordinaria ogni qualvolta il presidente dell'Ente lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.


Art. 19

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Comma 1

Gli avvisi di convocazione del Consiglio di amministrazione devono essere inviati con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del giorno.
Il Consiglio non puo' deliberare che sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli che saranno eventualmente presentati da un terzo degli intervenuti, almeno due giorni prima della convocazione.


Art. 20

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Comma 1

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, il giorno seguente, qualunque sia il numero dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche, alla attribuzione di incarichi, oppure di questioni personali.
Per l'approvazione di qualsiasi proposta e' necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.


Art. 21

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Comma 1

I verbali delle deliberazioni sono redatti sotto la personale responsabilita' del direttore generale dell'Ente.
Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto di prendere visione dei verbali e di averne copia conforme all'originale, ad eccezione delle deliberazioni aventi carattere personale.


Art. 22

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, resta in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
E' pronunziata la decadenza dei componenti del Consiglio che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.
La decadenza e' pronunciata dal Consiglio stesso ed il Ministero dell'interno la puo' promuovere. Del provvedimento di decadenza e' data comunicazione all'interessato.


Art. 23

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Comma 1

Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci;
b) cura l'applicazione dei deliberati dell'assemblea generale dei soci;
c) formula voti per le modifiche che ritiene necessarie al presente regolamento;
d) approva il regolamento generale interno e quello del personale;
e) nomina il direttore generale, nonche' il personale dell'Ente;
f) delibera sulla nomina dei soci onorari;
g) dirime le eventuali controversie tra i soci e le sezioni provinciali o tra le sezioni stesse;
h) delibera annualmente la percentuale che le sezioni provinciali debbono versare alla Amministrazione centrale delle quote sociali e degli altri proventi;
i) ((autorizza la costituzione dei, comitati regionali, di nuove sezioni provinciali, di istituti professionali dell'ente e delle rappresentanze comunali));
l) provvede alla sostituzione, fino alla convocazione della prima assemblea successiva, del presidente dell'Ente e dei componenti il Comitato esecutivo in caso di missione, di decesso o di sopravvenuta incapacita';
m) delega in caso di necessita' alcuno dei suoi membri ad eseguire ispezioni presso le sezioni provinciali e gli istituti dipendenti dall'Ente;
n) nomina un tesoriere, che deve essere scelto fra istituti di credito di riconosciuta solidita';
o) designa i rappresentanti dell'Ente nelle Commissioni ministeriali nelle quali sia prevista la partecipazione dell'Ente stesso, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art. 2, lettera i);
p) ha la vigilanza ed il controllo sulle sezioni provinciali, che esplica nelle forme previste dal presente regolamento e da quelli interni e ne approva i bilanci;
q) approva e modifica i provvedimenti piu' gravi contro i soci, adottati dalle sezioni provinciali, intervenendo direttamente in caso di inazione o di rifiuto da parte delle sezioni stesse.


Comma 2

TITOLO VII - COMITATO ESECUTIVO - PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 24

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Comma 1

Il Comitato esecutivo si compone del presidente dell'Ente e di due membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti.
Il Comitato esecutivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono venire rieletti.


Art. 25

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Comma 1

Il Comitato esecutivo viene convocato dal presidente o su richiesta dei due membri.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.
Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.


Art. 26

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Comma 1

Le deliberazioni del Comitato esecutivo debbono essere prese con l'intervento di almeno due dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta degli intervenuti. Nel caso che intervengano alla adunanza solo due componenti, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di entrambi.
Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
I componenti del Comitato esecutivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di amministrazione e del provvedimento viene data comunicazione scritta all'interessato.
I componenti del Comitato esecutivo non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, ne' prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri o dei parenti od affini, sino al quarto grado, nonche' di enti dei quali abbiano l'amministrazione.


Art. 27

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Comma 1

((Il comitato esecutivo provvede all'ordinaria gestione dell'ente nei limiti del bilancio preventivo approvato dal consiglio di amministrazione, adottando, altresi' tutti quei provvedimenti, attinenti alla ordinaria gestione, che non siano espressamente demandati all'assemblea generale dei soci ed al consiglio di amministrazione.
Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che gli vengano da questo delegati, curandone l'esecuzione entro i limiti della delega; adotta, altresi', i provvedimenti di urgenza, salvo l'obbligo di riferirne al consiglio stesso entro 15 giorni))
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Art. 28

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Comma 1

Il direttore generale ha le funzioni di segretario nella assemblea generale dei soci nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato esecutivo.
Egli ha voto consultivo nelle deliberazioni adottate dai predetti organi.


Art. 29

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Comma 1

Il presidente dell'Ente ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, vigila perche' siano osservate le norme statutarie e regolamentari e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni di detti consessi.
Il presidente, in caso di assenza, o di impedimento, e' sostituito dal consigliere piu' anziano di nomina ed in caso di parita' di nomina dal piu' anziano di eta'.


Art. 30

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Comma 1

Per la istituzione di giudizi nell'interesse dell'Ente e per resistere nei giudizi intentati contro l'Ente stesso, il presidente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione e, nei casi di urgenza, dal Comitato esecutivo, salvo ratifica da parte del Consiglio predetto alla sua prima riunione.
Nei procedimenti conservativi, cautelari o possessori l'autorizzazione preventiva non e necessaria; tuttavia, in questi casi e per giudizi intentati contro l'Ente, il presidente e' tenuto ad informare alla prima riunione il Comitato esecutivo.


Comma 2

TITOLO VIII - COLLEGIO CENTRALE DEI REVISORI

Art. 31

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Comma 1

Il Collegio centrale dei revisori si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati rispettivamente: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'interno, uno effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro, uno effettivo ed uno supplente dalla assemblea generale dei soci ai sensi dell'art. 16.
Il Collegio elegge il proprio presidente tra i membri effettivi di nomina ministeriale. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.


Art. 32

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Comma 1

I revisori hanno il compito di verificare, anche individualmente, la gestione economica e finanziaria dell'Ente; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.
((redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo)).


Comma 2

TITOLO IX - SERVIZIO DI ESATTORIA E DI TESORERIA

Art. 33

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Comma 1

L'esattore-tesoriere, scelto fra istituti di credito di notoria solvibilita', provvede alla riscossione ed ai pagamenti che il presidente dell'Ente dispone con mandato in unione col direttore generale e con il ragioniere dell'Ente.
Ogni mandato deve contenere l'indicazione del titolo dell'entrata o della spesa e portare allegati i corrispondenti documenti giustificativi.
Il tesoriere ha inoltre in custodia il patrimonio liquido ed i valori dell'Ente.
Il servizio di esattoria e di tesoreria e' disciplinato da particolari norme di regolamento interno.


Comma 2

TITOLO X - SEZIONI PROVINCIALI

Art. 34

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Comma 1

La sezione e' costituita nelle Province ove risiedono almeno cento soci dell'Ente ed ha sede nel capoluogo.
Gli organi della sezione sono: l'assemblea provinciale ed il Consiglio provinciale.


Art. 35

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Comma 1

In tutte le sue attivita' la sezione provinciale si uniforma alle direttive del Consiglio di amministrazione.


Comma 2

TITOLO XI - ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI SOCI

Art. 36

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Comma 1

L'assemblea e' costituita dai soci effettivi iscritti nella circoscrizione della sezione almeno due mesi prima della data di convocazione.
Il presidente ha facolta' di invitare all'assemblea anche altre categorie di soci.


Art. 37

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Comma 1

((L'Assemblea dei soci viene convocata:
in via ordinaria una volta ogni quattro anni, in via straordinaria, in caso di dimissioni di oltre la meta' dei componenti il Consiglio provinciale, quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi e tutte le volte che il Consiglio provinciale lo ritenga necessario purche' ne sia autorizzato dal Consiglio di amministrazione))
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Art. 38

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Comma 1

L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale con avviso personale da inviare ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno dei lavori.
Analoga comunicazione deve essere fatta, almeno trenta giorni prima di detta data, al Consiglio di amministrazione, il quale ha facolta' di fare iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che riterra' utile sottoporre al giudizio dei soci.


Art. 39

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Comma 1

((Il presidente dell'Ente, i componenti del consiglio di amministrazione ed il direttore generale possono intervenire all'assemblea provinciale senza diritto di voto)).


Art. 40

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Comma 1

L'assemblea e' valida in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione puo' aver luogo il giorno seguente purche' cio' sia previsto nell'avviso di convocazione.


Art. 41

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Comma 1

L'assemblea elegge il proprio presidente e tre scrutatori.
La votazione e' fatta per scrutinio palese salvo che per le elezioni delle cariche e per le questioni di carattere personale.
A richiesta di almeno un terzo dei presenti la votazione puo' procedere per appello nominale.


Art. 42

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Comma 1

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti alla votazione.


Art. 43

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Comma 1

Sono di competenza dell'assemblea:
((a) l'approvazione della relazione morale sull'attivita' del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi generali dell'attivita' sezionale nel quadriennio successivo));
b) la nomina dei componenti il Consiglio provinciale ed il Collegio provinciale dei revisori;
c) la nomina dei delegati all'assemblea generale dei soci.


Comma 2

TITOLO XII - CONSIGLIO PROVINCIALE DEI SOCI

Art. 44

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Comma 1

Il Consiglio provinciale dei soci e' composto di cinque membri di cui quattro eletti dall'assemblea tra i soci effettivi ed uno udente nominato dal prefetto della Provincia.
I componenti del Consiglio devono di norma risiedere nella citta' sede della sezione.


Art. 45

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Comma 1

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente scelto tra i soci effettivi. L'ufficio di presidenza che, in caso di urgenza, esercita tutti i poteri del Consiglio con riserva di ratifica da parte di quest'ultimo da convocarsi entro breve tempo, e' formato dal presidente, dal consigliere udente nominato dalla locale Prefettura e dal consigliere piu' anziano di nomina.


Art. 46

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Comma 1

Il Consiglio provinciale rimane in carica quattro anni. I componenti di esso che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.


Art. 47

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Comma 1

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia stato richiesto dal Comitato esecutivo dell'Ente, o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.


Art. 48

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Comma 1

Il Consiglio provinciale:
a) cura il servizio associativo e delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci e sulla variazione dei soci stessi;
b) provvede ad una adeguata assistenza sociale;
c) cura l'assistenza per il ricovero dei minori in attesa di assolvere l'obbligo scolastico;
d) promuove la raccolta della beneficenza a favore dei sordomuti;
e) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione di
rappresentanze comunali;
f) provvede allo sviluppo dell'educazione fisicosportiva e dei circoli ricreativi dell'Ente;
g) tutela in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi dell'udito e della favella;
h) studia i problemi dei sordomuti della propria circoscrizione e vi adegua l'organizzazione;
((i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea)) ;
l) nomina il cassiere che dovra' essere un istituto di credito al quale e' affidata la custodia dei fondi e l'incarico dei pagamenti e delle riscossioni su mandati che devono portare la firma abbinata del presidente e del consigliere piu' anziano, o, in caso di assenza, o impedimento di quest'ultimo, del consigliere udente.


Art. 49

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Comma 1

((Il Consiglio e' tenuto ad inviare, per l'approvazione di esecutorieta', alla sede centrale, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno veniente.
I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione del Consiglio provinciale e dalla relazione))
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Ogni iniziativa di carattere economico, quando esorbiti dalla normale gestione del bilancio preventivo approvato dalla sede centrale, deve ottenere la preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente.


Comma 2

TITOLO XIII - COLLEGIO DEI REVISORI PROVINCIALI

Art. 50

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Comma 1

Il Collegio dei revisori della sezione provinciale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea provinciale.
I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Essi hanno il compito di verificare la gestione economica e finanziaria della sezione; a tal fine essi ispezionano i libri, i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone verbale.
((esprimono parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio provinciale ed al termine di ogni quadriennio presentano all'Assemblea provinciale la relazione sui conti consuntivi del quadriennio)).


Comma 2

TITOLO XIV - ((COMITATO REGIONALE E RAPPRESENTANZA COMUNALE))

Art. 51

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Comma 1

((Il comitato regionale, istituito a norma dell'art. 23, lettera I), ha il compito di coordinare le attivita' dell'ente nell'ambito della circoscrizione determinata dal consiglio di amministrazione - medesimo presso gli enti e gli istituti a carattere regionale.
Esso e' composto dai presidenti delle sezioni provinciali e dai direttori delle istituzioni dell'ente operanti in detta circoscrizione territoriale e si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il mese di settembre ed in via straordinaria quanto ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti purche' ne sia autorizzato dal comitato esecutivo.
I comitati regionali hanno sede presso le sezioni provinciali dei capoluoghi regionali e la loro convocazione spetta al presidente della suddetta sezione con il rispetto delle modalita' di cui all'art. 38 del presente regolamento.
Il funzionario dell'E.N.S. incaricato della segreteria regionale ha le funzioni di segretario del comitato e partecipa alle riunioni con voto consultivo.
Sono estese al comitato le disposizioni degli articoli 40, 41 e 48, lettera h) del presente regolamento.
La rappresentanza comunale e' costituita a norma dell'art. 48, lettera e).
Essa e' affidata ad un rappresentante che puo' anche non essere sordomuto, il quale ha facolta' di costituire un comitato di assistenza e di collaborazione con gli organi dell'ente))
.


Comma 2

TITOLO XV - VIGILANZA

Art. 52

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Comma 1

((Entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l'Ente e' tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il preventivo dell'anno successivo)).
I due bilanci devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio centrale dei revisori.


Art. 53

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Comma 1

Ai fini dell'esercizio della vigilanza previsto dall'articolo 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698, l'Ente rimette in copia, per l'approvazione, al Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
a) contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili ed accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;
b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;
c) diminuzione e trasformazione di patrimonio per un valore superiore a lire 5.000.000;
d) regolamento del personale di cui all'art. 23, lettera d);
e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi ai revisori ed ai componenti, non funzionari dell'Ente, di commissioni o comitati speciali;
f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;
g) regolamento d'amministrazione e relative modifiche;
h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del tribunale, fatta eccezione, in caso d'urgenza, per i provvedimenti conservativi.
Nel caso del mancato invio delle deliberazioni al Ministero dell'interno nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, esse si intendono decadute.


Art. 54

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Comma 1

Allo stesso fine di vigilanza, l'Ente invia al Ministero dell'interno un elenco sommario di tutte le altre deliberazioni non previste nel precedente articolo, eccettuate quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti.
Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, puo' chiedere copia integrale delle singole deliberazioni. La richiesta del Ministero sospende l'esecutivita' di tali deliberazioni.
Entro venti giorni da quello in cui ne abbia ricevuto copia, il Ministero dell'interno deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni ritenute illegittime.


Art. 55

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Comma 1

Il Ministero dell'interno, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di disporre ispezioni negli uffici dell'Ente.
Salvo la facolta' del Ministero dell'interno di adottare i provvedimenti richiesti da urgente necessita', quando esistano ragioni di carattere a amministrativo o di ordine pubblico, puo' essere sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno ed affidata l'amministrazione ad un commissario straordinario.
Il commissario e' tenuto, entro sei mesi dalla sua nomina, a convocare l'assemblea generale dei soci per la elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.


Comma 2

TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

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Comma 1

Per quanto non e' disposto nella legge istitutiva e nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.