Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 10 marzo 1955 e 28 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro della Universita' di Napoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Napoli in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.