DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 813/1957 - Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad esercitare il credito fondiario.

Numero 813 Anno 1957 GU 16.09.1957 Codice 057U0813

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-07-30;813

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincia in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.


Art. 2

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Comma 1

Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Roma istituira' una separata gestione avente propria contabilita' e proprio bilancio.


Art. 3

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Comma 1

La Cassa di risparmio di Roma dovra' assegnare alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione di almeno L. 400 milioni.