La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincia in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Roma istituira' una separata gestione avente propria contabilita' e proprio bilancio.
Art. 3
#Comma 1
La Cassa di risparmio di Roma dovra' assegnare alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione di almeno L. 400 milioni.