I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 20 marzo 1957, relativo all'indennita' di mancata mensa per i dipendenti da case di spedizioni marittime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizioni marittime della provincia di Livorno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1