I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bari il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1