I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti e gli accordi indicati nel preambolo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle province di Grosseto, Latina, Pescara, Avellino e Cosenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1