I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi indicati nel preambolo sono regolati da norme giuridiche milioni alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive nella provincia di Catanzaro.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1