I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 dicembre 1954 per gli operai addetti alle aziende che esercitano la lavorazione delle trecce e dei cappelli di materia prima da intreccio (paglia, truciolo, ecc.) e materie ai fini sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle trecce, dei cappelli di materia prima da intrecci e materie affini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1