IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 2923 in data 14 settembre 1930, con la quale il medico provinciale di Reggio Calabria ha trasmesso, insieme al parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanita' nella seduta del 13 agosto 1960 e con parere favorevole proprio, la proposta di revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Mammola, San Procopio e di Sinopoli di quella Provincia;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 146, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanita' le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 83;
Visti i regi decreti 26 marzo 1905, n. 126, con il quale venivano, tra l'altro, dichiarate di endemia malarica alcune zone dei comuni di San Procopio e di Sinopoli e 1 giugno 1905, n. 313, con il quale, veniva, fra l'altro, dichiarato di endemia malarica il territorio del comune di Mammola, della provincia di Reggio Calabria;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Sono revocate le dichiarazioni di endemia malarica contenute nel regio decreto 26 marzo 1905, n. 126, per i comuni di San Procopio e di Sinopoli e nel regio decreto 1 giugno 1905, n. 313, per il comune di Mammola entrambi della provincia di Reggio Calabria.
Testo vigente
Art. 1
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