IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la nota n. 3712 del 25 giugno 1960, con la quale il medico provinciale di Catania, con parere favorevole proprio e del Consiglio provinciale di sanita' espresso nella seduta del 6 giugno 1960, ha inoltrato la proposta per la revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali di quella Provincia;
Visto il regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, con il quale, fra l'altro, venivano dichiarate di endemia malarica alcune zone dei suddetti comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali, della provincia di Catania;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e la legge 13 marzo 1968, n. 296, con la quale sono devolute al costituito Ministero della sanita' le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di endemia malarica contenute nel regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, per i comuni di Aci Castello Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali della provincia di Catania sono revocate.
Testo vigente
Art. 1
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