Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel comune di Olbia (provincia di Sassari), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli Immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni sei, sempre a far tempo dalla data suddetta.