E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 25 luglio 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Universita' di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
L'Universita' di Torino ai obbliga di versare allo Stato le somme previste dalla convenzione agli articoli 2, comma secondo, e 8, lettera a).
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente arricolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.