L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.
L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Casi di esenzione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Integrazione allegato 1 sez. III
Comma 2
All'allegato 1, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sono aggiunti i seguenti ingredienti:
«Lupini e prodotti derivati;
Molluschi e prodotti derivati.».
Art. 3
#Comma 1
Norme transitorie
Comma 2
Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.
I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.