DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 178/2007 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonche' attuazion

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonche' attuazion

Numero 178 Anno 2007 GU 29.10.2007 Codice 007G0193

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-09-27;178

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Casi di esenzione

Comma 2

L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.
L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.».


Art. 2

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Comma 1

Integrazione allegato 1 sez. III

Art. 3

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.


I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.