IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"storia della pedagogia", "psicologia dell'eta' evolutiva", "storia della musica", "filosofia morale".
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
"glottologia" e "storia della musica".
Art. 74. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
"psichiatria".
Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti:
"statistica", "onde elettromagnetiche", "algebra".
Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di:
"statistica", "algebra".
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico, ed inorganico-chimico-fisico), e' aggiunto quello di:
"strutturistica chimica".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di:
"geologia sedimentaria".
Art. 111. - Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni della Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di:
"servomeccanismi".
All'art. 152, e' aggiunto il seguente comma:
"Alla Scuola e' addetto anche un vice direttore che sara' nominato dal rettore per un triennio su proposta del Consiglio dei professori della Facolta' di giurisprudenza e potra' essere scelto tra i professori titolari di ruolo e fuori ruolo della Facolta' stessa ed anche tra i liberi docenti o incaricati di detta Facolta' o di quella di economia e commercio".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1