IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
"filologia medioevale ed umanistica".
Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"psichiatria";
"neurochirurgia";
"malattie infettive".
Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
"chimica farmaceutica applicata".
Art. 123. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura (triennio di studi di applicazione) sono aggiunti quelli di:
"forma e struttura dei ponti";
"progettazione artistica per l'industria".
Il presente decreto, munite del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 20 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 settembre 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 149. - VILLA
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1