E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione in data 11 maggio 1959 stipulata in Siena tra l'Universita' degli studi e la Societa' "Alcali" Industria Solfosali Alcalini - Societa' per azioni con sede in Siena, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della Universita' di Siena.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Siena, in base ai decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla, convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.