IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvate le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45. - All'elenco degli istituti annessi alla Facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
"microbiologia" e "medicina del lavoro".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "parassitologia medica", "tisiologia" e "anatomia topografica".
Il comma settimo relativo alla propedeuticita' e' modificato nel senso che l'insegnamento e l'esame di chimica sono considerati propedeutici rispetto a quelli di chimica biologica.
Art. 63. - E' aggiunto il seguente comma:
"Alla Facolta' di farmacia e' annesso anche l'istituto di e biochimica applicata".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1