IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;
Considerato che il dott. ing. Carlo Carretto ed il dottor ing.
Alberto Gossi sono stati collocati a riposo e che si ravvisa la opportunita' che essi continuino a far parte della Commissione di cui sopra in qualita' di esperti;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
Il dott. ing. Carlo Carretto ed il dott. ing. Alberto Gossi continuano a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in qualita' di esperti, successivamente al loro collocamento a riposo avvenuto con decorrenza 16 aprile 1959.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1