L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e' elevata dal 68% all'80%.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'aumento ha decorrenza dal 1 luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data.