DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 874/1963 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Numero 874 Anno 1963 GU 04.07.1963 Codice 063U0874

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di "Storia della critica letteraria".

Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".

Art. 80. - I primi quattro comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica, e' di quattro anni".
E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Possono essere ammessi i diplomi degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, alle condizioni stabilite dalla legge.
Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.
Il primo biennio di studi e' comune a tutti gli indirizzi.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti dell'indirizzo didattico viene inserito il seguente elenco di insegnamenti relativi alla istituzione dell'indirizzo applicativo:
c) Indirizzo applicativo

3° Anno

Insegnamenti fondamentali
1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica;
4) Calcolo numerico con elementi di programmazione I o II.

4° Anno

Insegnamento fondamentale:
1) Calcolo numerico con elementi di programmazione II o I;
2) Due insegnamenti complementari, di cui uno almeno ad indirizzo fisico.

Insegnamenti complementari:
1) Analisi numerica;
2) Analisi superiore;
3) Astronomia (*);
4) Calcolo delle probabilita';
5) Cibernetica e teoria della informazione (*);
6) Complementi di fisica generale (*)
7) Economia matematica
8) Fisica matematica
9) Geometria differenziale;
10) Geometria superiore;
11) Istituzioni di fisica teorica (*);
12) Logica matematica
13) Matematica finanziaria ed attuariale;
14) Matematiche complementari I o II;
15) Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
16) Matematiche superiori;
17) Meccanica statistica;
18) Statistica matematica;
19) Storia delle matematiche;
20) Struttura della materia; (1)
21) Teoria dei numeri;
22) Teoria delle funzioni
23) Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

Nota:

Art. 81, relativo alle norme comuni del corso di laurea in Matematica, e' modificato nel senso che il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Gli insegnamenti fondamentali del primo biennio e gli insegnamenti di Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di geometria superiore, Istituzioni di fisica matematica, Matematiche complementari I e II, Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne e' parte integrante".

Art. 105. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di ingegneria e' aggiunto quello di "Disegno".

Art. 116, relativo alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale, e' modificato nel senso che il corso biennale di "Diritto del lavoro" e' distinto in due corsi annuali:
"Diritto costituzionale del lavoro" al primo anno;
"Diritto del lavoro" al secondo anno.

Fra gli insegnamenti del secondo anno della suddetta Scuola sono aggiunti i seguenti:
"Diritto internazionale del lavoro";
"Diritto penale del lavoro";
"Diritto processuale del lavoro".

Art. 156. - L'ordinamento degli studi relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e' abrogato ed in sostituzione viene istituita la "Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali" con il seguente ordinamento La Scuola di specializzazione in Malattie nervose e mentali e' annessa all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.
Alla Scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a 10 ogni anno.
La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista e' di tre anni.

Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono cosi' suddivisi:

1° Anno:
1) Anatomia del sistema nervoso;
2) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso;
3) Psicologia e psicopatologia generale.

2° Anno:
1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Semeiotica psichiatrica;
4) Elementi di neuroradiologia e di elettroencefalografia.

3° Anno:
1) Clinica neurologica;
2) Clinica psichiatrica;
3) Psicoterapia e igiene mentale.

Al termine di ciascun anno di corso l'allievo dovra' sostenere un esame teorico pratico sulle materie che sono state oggetto d'insegnamento.
Durante i tre anni di corso gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono obbligati a frequentare come interni la clinica delle malattie nervose e mentali.