I rapporti dei lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 14 ottobre 1955, relativo ai dipendenti stagionali, avventizi e giornalieri delle aziende grossiste e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Reggio Calabria.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1