I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la citta' di Venezia, l'accordo collettivo 23 agosto 1951, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali esercenti macellerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali esercenti macellerie della citta' di Venezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1