I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 3 gennaio 1952, relativo agli operai addetti all'industria mineraria;
- per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 26 febbraio 1951, relativo agli operai addetti all'industria mineraria:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Udine e delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1