Decreta:
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:
- per la provincia di La Spezia, gli accordi collettivi integrativi 22 settembre 1952 e 12 settembre 1958;
- per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di La Spezia e Savona.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1