I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
il contratto collettivo nazionale 21 giugno 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;
l'accordo collettivo 21 giugno 1960, relativo alla corresponsione della indennita' speciale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce, gesso;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dall'accordo collettivo 21 giugno 1960 ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1