I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, gli accordi collettivi 16 giugno 1958 e 18 novembre 1958, relativi agli addetti alla fabbricazione a umano del materiale nelle fornaci per laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla fabbricazione e mano del materiale nelle fornaci per laterizi della provincia di Rovigo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1