I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per il porto di Genova, il contratto collettivo 29 luglio 1960, relativo ai personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del predetto contratto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali nel porto di Genova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1