I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per la provincia di Pistoia, lo accordo collettivo integrativo 30 giugno 1955 relativo all'incasellamento merceologico per gli operai dipendenti dalle aziende boschive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo predetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive della provincia di Pistoia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1