I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1960, relativo agli impiegati di aziende alberghiere, il contratto collettivo integrativo 30 aprile 1960, relativo al personale salariato dipendente da aziende alberghiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese alberghiere della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1