I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali, per la provincia di Padova, il contratto collettivo integrativo 15 ottobre 1951, l'accordo collettivo integrativo 13 marzo 1954 e il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Padova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1