DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 372/1962 - Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese del legno e del sughero delle province di Forli' e Milano, da quelle mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese del legno e del sughero delle province di Forli' e Milano, da quelle mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.

Numero 372 Anno 1962 GU 13.06.1962 Codice 062U0372

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;372

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Forli, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dello accordo anzidetti, annessi ali presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero delle province di Forli' e Milano, e delle Imprese mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.