I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Forli, il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 4 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla fabbricazione dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 30 ottobre 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dello accordo anzidetti, annessi ali presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei prodotti del legno e del sughero delle province di Forli' e Milano, e delle Imprese mobiliere, dell'arredamento e falegnameria in genere della provincia di Pesaro.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1