I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia, di Imperia:
- il contratto collettivo 30 marzo 1954, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco;
- gli accordi collettivi 15 marzo 1956, 1 marzo 1958 e 1 ottobre 1959, per i successivi aggiornamenti del predetto contratto 30 marzo 1954;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1