I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 28 dicembre 1949, relativo ai dipendenti dalle aziende esercenti lavanderie di biancheria per bordo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti lavanderie di biancheria per bordo della provincia di Genova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1