I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Cagliari, il contratto collettivo integrativo 28 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffe', bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie e da laboratori di pasticceria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' considerate nel contratto collettivo di cui al primo comma, della provincia di Cagliari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1