I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi di lavoro 6 agosto 1956 e 15 dicembre 1959, relativi ai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia, sono regolati da norme giuridiche unipresente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1