I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 1 novembre 1950, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della citta' di Parma, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli sul mercato di Piazza Ghiaia della citta' di Parma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1