I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nella provincia di Messina.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1