I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stipulati, per la provincia di La Spezia:
l'accordo collettivo integrativo 14 aprile 1960, per i lavoratori addetti al sottosettore delle demolizioni navali;
l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1960, relativo alla istituzione della indennita' di sottosuolo per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici d'impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1